La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del D.P.R. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).
Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal Decreto Legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata.
Le novità più recenti sono state introdotte:
• dal Decreto Legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, invece di quella ordinaria del 36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare, invece che 48.000 euro);
• dal Decreto Legge n. 63/2013, che ha esteso questi maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013;
• dalla Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha prorogato al 31 dicembre 2014 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), sempre con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, e stabilito una detrazione del 40% per le spese che saranno sostenute nel 2015.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
Tra le principali regole e i vari adempimenti modificati da altre recenti disposizioni si segnala, infine:
• l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
• la riduzione della percentuale (dal 10% al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
• l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
• la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;
• l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
• l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Sono ammessi alla detrazione, tra gli altri, anche gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (art. 16-bis, comma 1, D.P.R. 22/12/1986 n. 917). Rientrano, quindi, i generatori di calore che in condizioni di regime presentino un rendimento termico, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70% (art. 1, lett. g, D.M. 15/02/92). Tutti i nostri prodotti elencati nell’attestato scaricabile qui sotto possono beneficiare della detrazione fiscale del 50%.
Tutti i nostri prodotti elencati nell’attestato che puoi scaricare qui sotto possono beneficiare della detrazione fiscale del 50%.
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